Inviato: Sab Lug 07, 2007 12:21 pm Oggetto: EQUIPOLLENZA
ECCOVI IL TESTO SULL'EQUIPOLLENZA CONCESSO AD ALTRE FIGURE DEL COMPARTO TECNICO SANITARIO, VOGLIO PROPRIO VEDERE SE PER NOI NON DEVE VALERE LO STESSO PRINCIPIO:
Management Infermieristico, n. 3/2000
PUBBLICATI I DECRETI SULL’EQUIPOLLENZA DEI TITOLI
Con tre distinti provvedimenti che qui riportiamo, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n° 191 del 17.08.00 e n° 195 del 22.08.00,
il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, ha decretato l’equi -
pollenza dei titoli di Infermiere professionale, Vigilatrice d’infanzia e Assistente sanitario con quelli di Infermiere, Infermiere
pediatrico e Assistente sanitario rilasciati ai sensi e per gli effetti dei DD.MM. n° 739/94, n° 70/97 e n° 69/97.
In conseguenza di tale disposizione i professionisti che si sono diplomati anteriormente all’entrata in vigore dell’ordi -
namento disciplinato dall’art. 6, comma 3, del D.Lgs. n° 502/92 e successive modificazioni, ai fini dell’esercizio profes -
sionale e dell’accesso alla formazione post-base sono assimilati agli infermieri che hanno conseguito il diploma uni -
versitario introdotto dalla L. n° 341/90 (Legge di riforma degli studi universitari).
Giunge così al termine e si completa il processo di riforma delle professioni infermieristiche, tecnico-sanitarie e della
riabilitazione, iniziato con l’approvazione del citato D.Lgs. n°502/92, proseguito con l’emanazione dei decreti sui pro -
fili professionali e della legge sull’abrogazione del mansionario (L. 26 febbraio 1999 n° 42) e conclusosi, almeno dal
punto di vista legislativo, con l’ultima arrivata, la L. 10 agosto 2000 n° 251, che istituisce la dirigenza infermieristica,
rendendo, altresì, possibile il pieno sviluppo dell’autonomia professionale e delle relative competenze e responsabilità.
La deliberazione sull’equipollenza dei titoli, oltre a mettere in soffitta le vecchie denominazioni ed a fare piazza pulita
dei dubbi e delle perplessità manifestati da molti colleghi sull’effettivo valore del loro diploma in rapporto alla prose -
cuzione degli studi, in particolare per quanto si riferisce alla formazione complementare, apre ampie prospettive sul
futuro della professione e ne rafforza la posizione all’interno del sistema socio-sanitario.
A questo punto e per consolidare i risultati ottenuti, è necessario effettuare un cospicuo investimento in termini di formazio -
ne/informazione, affinché tutti i professionisti acquisiscano la consapevolezza del loro ruolo e delle potenzialità che vi sono
connesse e siano in grado, quindi, di svolgerlo nel migliore dei modi. Pertanto occorre che tutti i soggetti che a vario titolo
r a p p resentano gli infermieri, creino le condizioni regolamentari, contrattuali ed operative indispensabili per la concre t a
attuazione dei principi dettati dal legislatore, facendo sì che gli obiettivi di salute in cui la professione infermieristica si rico -
nosce e per il raggiungimento dei quali può fornire un prezioso contributo, non rimangano una mera enunciazione teorica.
Diego Snaidero
NORMATIVA
MINISTERO DELLASANITÀ - DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale
e dell’accesso alla formazione post-base.
Decreta:
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto
riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di
infermiere di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato nella sezione A della stessa
tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art. 2.
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato
nella sezione Adella stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale
rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
Sezione A – Diploma universitario Sezione B – Titoli equipollenti
Infermiere - Decreto del Ministro della sanità 14 Infermiere professionale - Regio decreto 21
settembre 1994, n. 739 novembre 1929, n. 2330
Infermiere professionale - Decreto del Presidente
della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982
D.U. scienze infermieristiche - Legge 11
novembre 1990, n. 341
Management Infermieristico, n. 3/2000 41
42
Normativa
Management Infermieristico, n. 3/2000
MINISTERO DELLASANITÀ - DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza del titolo di vigilatrice di infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico ,
ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Art. 1.
Il titolo di vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098, è equipollente, ai sensi dell’art. 4,
comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto del
Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 70, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art. 2.
L’equipollenza, di cui all’art. 1, del titolo di vigilatrice d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce,
per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione
del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.
MINISTERO DELLASANITÀ - DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza di diplomi di attestati al diploma universitario di assistente sanitario,
ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art. 1.
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto
riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di
assistente sanitario, di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 69, indicato nella sezione Adella stessa
tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.
Art. 2.
L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di assistente
sanitario indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione
funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Inviato: Sab Lug 07, 2007 10:46 pm Oggetto: EQUIPOLLENZA
ECCO IL DECRETO PER L'EQUIPOLLENZA CHE RIGUARDA I TECNICI ORTOPEDICI:
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di
comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
------------------------
1. Il titolo di «meccanico ortopedico ernista», conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in
base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
26 febbraio 1999, n. 42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto 14
settembre 1994, n. 665 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
------------------------
2. L'equipollenza di cui all'art.1, del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma
universitario di tecnico ortopedico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
COME POTETE VEDERE NON POSSONO AGIRE DIFFERENTEMENTE, SI CREEREBBE UNA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NON ACCETTABILE.
Inviato: Mar Lug 10, 2007 8:16 am Oggetto: equipollenza audioprotesisti
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella 1 sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al diploma universitario di tecnico audioprotesista di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
Tabella 1
Sez. A Diploma universitario Sez. B Titoli equipollenti
Tecnico audioprotesista - decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 668 Tecnico audioprotesista - corsi regionali triennali di formazione specifica, ex decreto del Ministro della sanità 26 gennaio 1988, n. 30
Attestati e diplomi di corsi organizzati dagli ex consorzi provinciali di istruzione professionale, con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
Attestati e diplomi di corsi organizzati dai centri di addestramento e perfezionamento addetti al commercio con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
Attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle associazioni di categoria con non meno di dodici mesi di tirocinio pratico e/o stage aziendale
Attestati e diplomi di corsi professionali organizzati dalle regioni
MA VI RENDETE CONTO, QUI SI PARLA ANCHE DI ATTESTATI RILASCIATI DAI CENTRI DI ADDESTRAMENTO AL COMMERCIO, E NOI ABBIAMO 5 ANNI DI SCUOLA PUBBLICA??????
Leggendo queste informazioni si può solo attendere che anche per l'odontotecnica sia riconosciuta la giusta professionalità con l'istitituzione di un corso di laurea. Credo che sia doveroso dare il giusto valore a tale professione con il titolo di dottore in odontotecnica come lo è per l'igienista dentale e per altre professioni tecnico-sanitarie! Nessun medico dentista si è lamentato per l'istituzione del corso di laurea per Igienista dentale.....!
D.M. 27 luglio 2000
Equipollenza del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma universitario di
tecnico ortopedico, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.------------------------
Pubblicato nella G.U. 17 agosto 2000, n. 191.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ;
Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni
sanitarie ed in particolare l'art. 4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati
conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi
albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che
siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o
degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di
comportamento, provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi
universitari dall'art. 4, comma 1, della richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
------------------------
1. Il titolo di «meccanico ortopedico ernista», conseguito non oltre il 31 dicembre 1998, in
base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334 e rilasciato ai sensi dell'art. 140, del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è equipollente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge
26 febbraio 1999, n. 42 al diploma universitario di tecnico ortopedico di cui al decreto 14
settembre 1994, n. 665 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base.
------------------------
2. L'equipollenza di cui all'art.1, del titolo di meccanico ortopedico ernista al diploma
universitario di tecnico ortopedico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei
rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
COSA DECIDERANNO IN MERITO ALL'EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI ODONTOTECNICO,
Registrato: 06/07/07 12:30 Messaggi: 56 Località: Romano d'Ezzelino (Vicenza)
Inviato: Ven Lug 13, 2007 4:32 pm Oggetto:
COSA DECIDERANNO IN MERITO ALL'EQUIPOLLENZA DEL TITOLO DI ODONTOTECNICO?
sai, più che sapere cosa decideranno dentisti e quant'altro sull'equipollenza, la cosa che più mi preoccupa è sapere cosa decideranno sno, fenaodi e antlo assieme.
Da quanto leggo su comunicati e forum vari, non mi pare che ci sia voglia di lasciar alle spalle errori del passato per affrontare assieme i prossimi passi.
un saluto rf
l'equipollenza dei titoli in campo infermieristico
GAZZETTA UFFICIALE SERIE GENERALE N. 191 del 17/8/2000
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 27 luglio 2000
Equipollenza dei diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post - base.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 febbraio 1999 n. 42 recante disposizioni in materia di professioni sanitarie ed in particolare l'art.
4, comma 1, il quale prevede che i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa , che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o
autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli
altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'art. 6 comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso
alla formazione post - base;
Ritenuto opportuno e necessario, per assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento,
provvedere all'individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dell'art. 4 comma 1 della
richiamata legge n. 42 del 1999;
Decreta:
art. 1
I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni, che sono indicate nella sezione B della
tabella sotto riportata, sono equipollenti ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, al
diploma universitario di infermiere di cui al decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739, indicato
nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post - base.
Sez. A diploma universitario Sez. B titoli equipollenti
Infermiere - Decreto del Ministro della Sanità 14 settembre
1994, n. 739
• Infermiere professionale - Regio decreto 21
novembre 1929, n. 2330
• Infermiere professionale - D.P.R. n. 162 del
10 marzo 1982
• D. U. Scienze Infermieristiche - legge 11
novembre 1990, n. 341
Art. 2
L'equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell'art. 1 al diploma universitario di
infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto
sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro
dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 27 luglio 2000
p. Il Ministro dell'Università p. Il Ministro della Sanità
sono curioso di vedere cosa decidono oggi alla presidenza sno-cna.
io confido nell'equipollenza, diversamente non avrebbe senso perchè come è già scritto in altri post (da ET mi sembra) ci sono precedenti per molte altre figure, e se è valso per loro...
per l'iter universitario, spero ci siano esami equiparabili ad altri corsi di laurea (chimica e biologia ad es.).
sono curioso di vedere cosa decidono oggi alla presidenza sno-cna.
io confido nell'equipollenza, diversamente non avrebbe senso perchè come è già scritto in altri post (da ET mi sembra) ci sono precedenti per molte altre figure, e se è valso per loro...
per l'iter universitario, spero ci siano esami equiparabili ad altri corsi di l
aurea (chimica e biologia ad es.).
MI DISPIACE , MA PER ME' E UNA GRANDISSIMA PRESA PER IL ****
IO!!! COME ODONTOTECNICO , NON POSSO ACETTARE NIENTE DI TUTTO QUESTO, NE POSSO ACETTARE UN RICONOSCIMENTO SANITARIO CHE CI SPETTAVA , E NON CAPISCO COME UNA LOBBY ODONTOIATRICA , HA CONVINTO DEL CONTRARIO!!! MA SE LE LEGGI C'ERANO DA PRIMA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE,!!|!! COME MAI, TUTTA QUESTA GENTAGLIA NON NE E' A CONOSCENZA?
E COME MAI SEMPRE QUESTA LOBBY SI PERMETTE ANCORA DI SFRUTTARE, A DISCAPITO DELLA VERA SALUTE DEL PAZIENTE , UNA CATEGORIA DI LAVORATORI ADDIRITTURA LEGIFERANDO PER LORO, E CON ESTREMA ARROGANZA, DIRE AL POSTO LORO !! QUESTO E' BUONO? PESSANDO SOPRA SENZA RITEGNO ,CALPESTANDO FIN DA ORA DEI FUTURI LAUREATI, SENZA DARE SPAZIO AL LIBERO E SACROSANTO ARBITRIO , DI DECIDERE LORO!!! SE IL MANUFATTO DA LORO!!! COSTRUITO, E' CONGRUO PER UN DETERMINATO PAZIENTE? . E DHE DIRE DELL'EQUIPOLLENZA NEGATA? MA IN CHE RAZZA DI PAESE STIAMO VIVENDO???
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